Organizzazione

L’Art. 13, comma 1, lettera a) del D.Lgs 33/2013 prevede che:

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
Art. 14 del D.Lgs. 33/2013

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

Gli organi del Comune sono:
- il Sindaco, le cui competenze sono fissate principalmente dagli articoli 50 e 55 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- la Giunta comunale, le cui competenze sono fissate principalmente dall'articolo 48 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- il Consiglio comunale, le cui competenze sono fissate dall'articolo 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

 

Dichiarazione sostitut. atto notorietà Bozzano Rinaldo

Dichiarazione sostitut. atto notorietà Capponi Serena

Dichiarazione sostitut. atto notorietà Casci Valentina

Dichiarazione sostitut. atto notorietà Cinghia Flavio

Dichiarazione sostitut. atto notorietà Corneglio Stefano

Dichiarazione sostitut. atto notorietà De Francesco Luigi

Dichiarazione sostitut. atto notorietà Freccero Daisy

Dichiarazione sostitut. atto notorietà Gardella Luca

Dichiarazione sostitut. atto notorietà Paliotto Claudio

Dichiarazione sostitut. atto notorietà Ratti Giuliano

Dichiarazione sostitut. atto notorietà Scarrone Andrea

 

 


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